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Legge federale sull’imposizione della birra (Legge sull’imposizione della birra, LIB)
641.411 (Stato 1° luglio 2007)
del 6 ottobre 2006 (Stato 1° luglio 2007)
Art. 15Obbligo di annuncio e registrazione
1 Chiunque, a scopi commerciali, intenda fabbricare birra sul territorio doganale deve annunciarsi 30 giorni prima dell’inizio della produzione presso l’Amministrazione delle dogane per l’iscrizione nel registro dei fabbricanti di birra.
2 L’iscrizione presuppone che il fabbricante abbia il domicilio nel territorio doganale o sia iscritto nel registro di commercio.
3 Ogni cambiamento del nome, del domicilio o dell’iscrizione nel registro di commercio dev’essere annunciato senza indugio all’Amministrazione delle dogane.
4 Chiunque cessi la fabbricazione di birra è cancellato dal registro.