Legge federale
|
Art. 21 Prescrizione dei diritti di rimborso e di restituzione
1 Il diritto al rimborso o alla restituzione si prescrive in cinque anni dalla fine dell’anno civile in cui è sorto. 2 La prescrizione è interrotta dall’esercizio del diritto nei confronti dell’Amministrazione delle dogane. 3 La prescrizione è sospesa finché è pendente una procedura di decisione, di opposizione o di ricorso relativa all’esercizio del diritto. 4 Il diritto al rimborso o alla restituzione si prescrive in ogni caso in 15 anni a contare dalla fine dell’anno civile in cui è sorto. |