Legge federale
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Art. 30 Restituzione dell’imposta in caso di riesportazione
1 L’imposta riscossa all’importazione è restituita su richiesta se:
2 Le richieste di restituzione presentate successivamente sono considerate se presentate per scritto, entro 60 giorni a contare dallo sdoganamento all’esportazione, alla direzione del circondario doganale in cui è avvenuta la riesportazione. 3 La restituzione è concessa anche per la birra non riesportata bensì, su richiesta, distrutta sul territorio doganale. |