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Legge federale sull’imposizione della birra (Legge sull’imposizione della birra, LIB)
641.411 (Stato 1° luglio 2007)
del 6 ottobre 2006 (Stato 1° luglio 2007)
Art. 30Restituzione dell’imposta in caso di riesportazione
1 L’imposta riscossa all’importazione è restituita su richiesta se:
a.
la birra è riesportata, non modificata, entro un anno dallo sdoganamento all’importazione;
b.
è comprovato che la birra riesportata è identica a quella importata in precedenza;
c.
la restituzione è fatta valere al momento dello sdoganamento all’esportazione.
2 Le richieste di restituzione presentate successivamente sono considerate se presentate per scritto, entro 60 giorni a contare dallo sdoganamento all’esportazione, alla direzione del circondario doganale in cui è avvenuta la riesportazione.
3 La restituzione è concessa anche per la birra non riesportata bensì, su richiesta, distrutta sul territorio doganale.