Legge federale
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Art. 35 Messa in pericolo o sottrazione d’imposta
1 Chiunque, intenzionalmente o per negligenza, all’atto della fabbricazione in Svizzera o dell’importazione, omettendo di denunciare la birra, dissimulandola, facendone una dichiarazione inesatta o in qualsiasi altro modo, sottrae o compromette in tutto o in parte l’imposta o procura un profitto fiscale indebito a sé o a un terzo, è punito con la multa sino al quintuplo dell’imposta sottratta o compromessa o dell’indebito profitto. 2 In caso di circostanze aggravanti, il massimo della multa comminata è aumentato della metà. Inoltre può essere inflitta una pena detentiva7 fino a un anno. Sono circostanze aggravanti:
3 Se non può essere accertato esattamente, l’ammontare dell’imposta sottratta o messa in pericolo è stimato dall’Amministrazione delle dogane. 4 Rimangono salvi gli articoli 14–16 della legge federale del 22 marzo 19748 sul diritto penale amministrativo (DPA). 7 Nuova denominazione secondo la mod. del Codice penale del 13 dic. 2002 (RS 311.0; RU 20063459). 8 RS 313.0 |