Legge federale
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Art. 12 Adeguamento dell’aliquota d’imposta
1 Il Consiglio federale può adeguare l’aliquota d’imposta al rincaro, qualora l’indice svizzero dei prezzi al consumo sia aumentato di cinque punti percentuali dall’entrata in vigore della presente legge o dall’ultimo adeguamento. 2 L’ammontare dell’imposta è calcolato secondo la tariffa vigente al sorgere del credito fiscale. |