Legge federale
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Art. 14 Riduzione dell’imposta
1 L’aliquota d’imposta di cui all’articolo 11 capoverso 1, applicabile alla birra fabbricata mediante ammostatura in stabilimenti di fabbricazione autonomi la cui produzione annua è inferiore a 55 000 ettolitri, è ridotta come segue:
2 La riduzione è dell’1 per cento ogni 1000 ettolitri di birra fabbricati in meno. Le quantità inferiori a 1000 ettolitri non sono considerate. 3 Le aliquote d’imposta sono arrotondate al centesimo secondo i principi commerciali. 4 Per produzione annua di uno stabilimento di fabbricazione si intende la quantità complessiva di birra fabbricata mediante ammostatura, inclusa la birra fabbricata sotto licenza, per la quale il credito fiscale è sorto nel corso di un anno civile, maggiorata della quantità distribuita o utilizzata esente dall’imposta, dedotta la birra senz’alcol. 5 La riduzione dell’imposta è concessa agli stabilimenti di fabbricazione che, giuridicamente ed economicamente autonomi da altri stabilimenti di fabbricazione, utilizzano impianti distinti da quelli di altri stabilimenti di fabbricazione e non fabbricano birra sotto licenza. La riduzione dell’imposta è tuttavia anche concessa se:
6 La riduzione dell’imposta è concessa soltanto per anni civili completi. 7 Per la birra soggetta a un’aliquota ridotta, l’imposta nell’anno civile in corso è stabilita provvisoriamente sulla base della produzione dell’anno precedente. 8 Per la birra importata proveniente da uno stabilimento di fabbricazione estero autonomo, la cui produzione annua è inferiore a 55 000 ettolitri, la riduzione dell’imposta è concessa su presentazione di una conferma ufficiale. |