Legge federale
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Art. 15 Obbligo di annuncio e registrazione
1 Chiunque, a scopi commerciali, intenda fabbricare birra sul territorio doganale deve annunciarsi 30 giorni prima dell’inizio della produzione presso l’UDSC7 per l’iscrizione nel registro dei fabbricanti di birra. 2 L’iscrizione presuppone che il fabbricante abbia il domicilio nel territorio doganale o sia iscritto nel registro di commercio. 3 Ogni cambiamento del nome, del domicilio o dell’iscrizione nel registro di commercio dev’essere annunciato senza indugio all’UDSC. 4 Chiunque cessi la fabbricazione di birra è cancellato dal registro. 5 Il registro è pubblico. 7 Nuova espr. giusta il n. I 20 dell’O del 12 giu. 2020 sull’adeguamento di leggi in seguito al cambiamento della designazione dell’Amministrazione federale delle dogane nel quadro del suo ulteriore sviluppo, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2020 2743). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente testo. |