Legge federale
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Art. 24 Ricupero di importi indebitamente rimborsati
1 L’UDSC ricupera gli importi indebitamente rimborsati. 2 Il diritto di ricupero si prescrive in cinque anni dal giorno in cui l’UDSC ne è giunta a conoscenza, ma al più tardi in dieci anni dal giorno in cui il diritto è sorto. 3 La prescrizione è interrotta da ogni atto ufficiale inteso a far valere il diritto di ricupero; è sospesa finché la persona tenuta al pagamento non può essere escussa in Svizzera. |