Legge federale
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Art. 25 Interessi
1 In caso di pagamento tardivo dell’imposta, dal momento dell’esigibilità è dovuto un interesse moratorio, senza diffida. 2 Un interesse moratorio è pure dovuto dal momento in cui un rimborso o una restituzione sono ottenuti indebitamente. 3 A partire dal momento in cui ha riscosso indebitamente un importo o non lo ha restituito, l’UDSC deve un interesse rimunerativo. 4 Il Consiglio federale può prevedere eccezioni alla riscossione dell’interesse moratorio. 5 Il Dipartimento federale delle finanze stabilisce le aliquote d’interesse. |