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Legge federale sull’imposizione della birra (Legge sull’imposizione della birra, LIB)
del 6 ottobre 2006 (Stato 1° settembre 2023)
Art. 25Interessi
1 In caso di pagamento tardivo dell’imposta, dal momento dell’esigibilità è dovuto un interesse moratorio, senza diffida.
2 Un interesse moratorio è pure dovuto dal momento in cui un rimborso o una restituzione sono ottenuti indebitamente.
3 A partire dal momento in cui ha riscosso indebitamente un importo o non lo ha restituito, l’UDSC deve un interesse rimunerativo.
4 Il Consiglio federale può prevedere eccezioni alla riscossione dell’interesse moratorio.
5 Il Dipartimento federale delle finanze stabilisce le aliquote d’interesse.