Legge federale
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Art. 26 Pegno fiscale
1 La Confederazione ha un diritto legale di pegno sulla birra fabbricata sul territorio doganale e soggetta all’imposta, quando:
2 Il pegno fiscale si applica parimenti alla birra per la quale non è ancora sorto il credito fiscale. 3 La procedura è retta dalle prescrizioni vigenti in materia di dazi. |