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Legge federale sull’imposizione della birra (Legge sull’imposizione della birra, LIB)
del 6 ottobre 2006 (Stato 1° settembre 2023)
Art. 26Pegno fiscale
1 La Confederazione ha un diritto legale di pegno sulla birra fabbricata sul territorio doganale e soggetta all’imposta, quando:
a.
il pagamento dell’imposta appare compromesso; o
b.
la persona soggetta all’imposta è in ritardo con il pagamento della stessa.
2 Il pegno fiscale si applica parimenti alla birra per la quale non è ancora sorto il credito fiscale.
3 La procedura è retta dalle prescrizioni vigenti in materia di dazi.