Legge federale
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Art. 27 Garanzia dei crediti fiscali
1 L’UDSC può fare garantire un credito fiscale, anche se non è ancora esigibile, quando non è garantito mediante un pegno fiscale sufficiente e realizzabile e:
2 La garanzia può essere fornita mediante il deposito di contanti o di titoli di credito o mediante fideiussione. 3 La procedura è retta dalle prescrizioni vigenti in materia di dazi. |