Legge federale
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Art. 28 Misure di controllo
1 Chiunque fabbrica birra sul territorio doganale deve tenere un controllo completo delle sue attività. Il Consiglio federale disciplina i dettagli. L’UDSC può prescrivere l’utilizzazione di determinati formulari. 2 A richiesta il fabbricante deve fornire all’UDSC tutte le informazioni necessarie e presentarle tutti i libri, i documenti commerciali e gli atti che possono essere rilevanti ai fini dell’esecuzione della presente legge. 3 La documentazione va conservata durante dieci anni. 4 L’UDSC può controllare, in ogni momento e senza preavviso, gli impianti di produzione, i magazzini e gli altri locali aziendali nonché, se necessario, i libri contabili. |