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Legge federale sull’imposizione della birra (Legge sull’imposizione della birra, LIB)
del 6 ottobre 2006 (Stato 1° settembre 2023)
Art. 28Misure di controllo
1 Chiunque fabbrica birra sul territorio doganale deve tenere un controllo completo delle sue attività. Il Consiglio federale disciplina i dettagli. L’UDSC può prescrivere l’utilizzazione di determinati formulari.
2 A richiesta il fabbricante deve fornire all’UDSC tutte le informazioni necessarie e presentarle tutti i libri, i documenti commerciali e gli atti che possono essere rilevanti ai fini dell’esecuzione della presente legge.
3 La documentazione va conservata durante dieci anni.
4 L’UDSC può controllare, in ogni momento e senza preavviso, gli impianti di produzione, i magazzini e gli altri locali aziendali nonché, se necessario, i libri contabili.