Legge federale
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Art. 32 Opposizione
1 Contro le decisioni di prima istanza della Direzione generale delle dogane può essere fatta opposizione alla Direzione medesima entro 30 giorni dalla notificazione. Ne sono escluse le decisioni concernenti la prestazione di garanzie. 2 Alla procedura d’opposizione si applica la legge federale del 20 dicembre 196810 sulla procedura amministrativa. |