Legge federale
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Art. 35 Messa in pericolo o sottrazione d’imposta
1 Chiunque, intenzionalmente o per negligenza, all’atto della fabbricazione in Svizzera o dell’importazione, omettendo di denunciare la birra, dissimulandola, facendone una dichiarazione inesatta o in qualsiasi altro modo, sottrae o compromette in tutto o in parte l’imposta o procura un profitto fiscale indebito a sé o a un terzo, è punito con la multa sino al quintuplo dell’imposta sottratta o compromessa o dell’indebito profitto. 2 In caso di circostanze aggravanti, il massimo della multa comminata è aumentato della metà. Inoltre può essere inflitta una pena detentiva11 fino a un anno. Sono circostanze aggravanti:
3 Se non può essere accertato esattamente, l’ammontare dell’imposta sottratta o messa in pericolo è stimato dall’UDSC. 4 Rimangono salvi gli articoli 14–16 della legge federale del 22 marzo 197412 sul diritto penale amministrativo (DPA). 11 Nuova denominazione secondo la mod. del Codice penale del 13 dic. 2002 (RS 311.0; RU 20063459). |