Legge federale
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Art. 41 Inosservanza di prescrizioni d’ordine
Chiunque, intenzionalmente o per negligenza grave, contravviene a una disposizione della presente legge, a una disposizione di esecuzione la cui violazione è dichiarata punibile oppure a una decisione notificatagli sotto comminatoria della pena prevista nel presente articolo, è punito con la multa fino a 5000 franchi. |