Legge federale
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Art. 45 Disposizioni transitorie
1 Chiunque è iscritto nel registro dei fabbricanti di birra secondo il diritto anteriore è considerato registrato secondo l’articolo 15. 2 Le decisioni passate in giudicato secondo il diritto anteriore non sono pregiudicate dal nuovo diritto. 3 I procedimenti in materia di imposta sulla birra pendenti all’entrata in vigore della presente legge sono portati a termine secondo il diritto anteriore. 4 Alle procedure di opposizione e di ricorso si applica il nuovo diritto. L’obbligo fiscale e la tariffa dell’imposta sono rette dal diritto anteriore. |