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Legge federale sull’imposizione della birra (Legge sull’imposizione della birra, LIB)
del 6 ottobre 2006 (Stato 1° settembre 2023)
Art. 45Disposizioni transitorie
1 Chiunque è iscritto nel registro dei fabbricanti di birra secondo il diritto anteriore è considerato registrato secondo l’articolo 15.
2 Le decisioni passate in giudicato secondo il diritto anteriore non sono pregiudicate dal nuovo diritto.
3 I procedimenti in materia di imposta sulla birra pendenti all’entrata in vigore della presente legge sono portati a termine secondo il diritto anteriore.
4 Alle procedure di opposizione e di ricorso si applica il nuovo diritto. L’obbligo fiscale e la tariffa dell’imposta sono rette dal diritto anteriore.