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Art. 120 Obbligo di approvazione
1La distribuzione in Svizzera o a partire dalla Svizzera di investimenti collettivi di capitale esteri a investitori non qualificati necessita dell'approvazione preventiva della FINMA. Il rappresentante sottopone alla FINMA i relativi documenti determinanti, come il prospetto di vendita, lo statuto o il contratto del fondo.1 2L'approvazione è conferita se:
2bisIl rappresentante e l'ufficio di pagamento possono concludere il loro mandato soltanto previa approvazione della FINMA.5 3Il Consiglio federale può prevedere una procedura d'approvazione semplificata e accelerata per gli investimenti collettivi esteri, a condizione che siano già stati approvati da un'autorità estera di vigilanza e la reciprocità sia garantita. 4Gli investimenti collettivi di capitale esteri distribuiti unicamente a investitori qualificati non necessitano di alcuna approvazione, ma devono in ogni momento adempiere i requisiti di cui al capoverso 2 lettere c e d.6 1 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 28 set. 2012, in vigore dal 1° mar. 2013 (RU 2013 585; FF 2012 3229). |
