|
|
|
Art. 123 Mandato
1Gli investimenti collettivi di capitale esteri possono essere distribuiti in Svizzera o a partire dalla Svizzera soltanto se la direzione del fondo o la società ha incaricato previamente un rappresentante di assumere gli obblighi di cui all'articolo 124. È fatto salvo l'articolo 122.1 2La direzione del fondo e la società si impegnano a fornire al rappresentante tutte le informazioni necessarie all'assunzione dei suoi compiti. 1 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 28 set. 2012, in vigore dal 1° mar. 2013 (RU 2013 585; FF 2012 3229). |
