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Art. 138d Ricorso
1Nella procedura di fallimento i creditori e i proprietari di un titolare dell'autorizzazione contemplato dall'articolo 137 capoverso 1 possono interporre ricorso solo contro gli atti di realizzazione. È escluso il ricorso secondo l'articolo 17 LEF2. 2I ricorsi nella procedura di fallimento non hanno effetto sospensivo. Su domanda, il giudice dell'istruzione può accordare l'effetto sospensivo. 1 Introdotto dal n. 9 dell'all. alla L del 19 giu. 2015 sull'infrastruttura finanziaria, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5339; FF 2014 6445). |