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Art. 14 Condizioni di autorizzazione
1L'autorizzazione è rilasciata se:
1bisSe le garanzie finanziarie concernono pretese in capitale, il Consiglio federale può prevedere pretese in capitale più elevate di quelle previste dal Codice delle obbligazioni1.2 1terIl Consiglio federale può prevedere condizioni d'autorizzazione supplementari tenendo conto degli sviluppi internazionali. Può inoltre far dipendere il rilascio dell'autorizzazione dalla conclusione di un'assicurazione di responsabilità civile professionale o dalla prova di garanzie finanziarie.3 2La FINMA può inoltre fare dipendere il rilascio dell'autorizzazione dalla garanzia dell'osservanza delle norme di comportamento di un'organizzazione del settore. 3Si considerano persone che detengono una partecipazione qualificata, per quanto partecipino direttamente o indirettamente con almeno il 10 per cento del capitale o dei diritti di voto a persone secondo l'articolo 13 capoverso 2 o possano esercitare altrimenti un influsso determinante sulla gestione degli affari:
1 RS 220 |