1Possono essere gestori patrimoniali di investimenti collettivi di capitale con sede in Svizzera:
- a.
- le persone giuridiche aventi la forma di società anonima, di società in accomandita per azioni o di società a garanzia limitata;
- b.
- le società in nome collettivo e le società in accomandita;
- c.
- le succursali svizzere di gestori patrimoniali esteri di investimenti collettivi di capitale, sempreché:
- 1.
- nel luogo in cui ha sede, il gestore patrimoniale estero sia soggetto, con la succursale, a una vigilanza adeguata,
- 2.
- il gestore patrimoniale estero disponga di un'organizzazione appropriata, di sufficienti mezzi finanziari e di personale qualificato per gestire una succursale in Svizzera, e
- 3.
- tra la FINMA e le autorità estere di vigilanza rilevanti esista un accordo sulla collaborazione e lo scambio di informazioni.
2Sempre che standard internazionali lo esigano, la FINMA può assoggettare alla vigilanza di gruppi o di conglomerati i gestori patrimoniali di investimenti collettivi di capitale che appartengono a un gruppo finanziario o a un conglomerato finanziario.
3In casi motivati la FINMA può esentare integralmente o parzialmente i gestori patrimoniali di investimenti collettivi di capitale da determinate disposizioni della presente legge, sempreché:
- a.
- l'obiettivo di protezione della legge non ne risulti pregiudicato; e
- b.
- la gestione patrimoniale di investimenti collettivi di capitale sia stata affidata loro soltanto dalle seguenti persone:
- 1.
- titolari dell'autorizzazione di cui all'articolo 13 capoverso 2 lettere a-d ed f; oppure
- 2.
- direzioni di fondi o società estere che, per quanto riguarda l'organizzazione e i diritti degli investitori, sottostanno a una normativa equivalente alle disposizioni della presente legge.