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Art. 71 Altri fondi per investimenti alternativi
1Si considerano altri fondi per investimenti alternativi gli investimenti collettivi di capitale aperti i cui investimenti, struttura, tecniche di investimento (vendite a scoperto, assunzione di crediti ecc.) e limitazioni di investimento presentano un profilo di rischio tipico per gli investimenti alternativi. 2L'effetto leva è ammesso soltanto sino a concorrenza di una determinata percentuale del patrimonio netto del fondo. Il Consiglio federale stabilisce la percentuale. La FINMA disciplina i dettagli. 3I rischi particolari connessi ai fondi per investimenti alternativi devono essere indicati in relazione con la designazione, nel prospetto e nella pubblicità. 4Il prospetto deve essere offerto gratuitamente alle persone interessate prima della conclusione del contratto o prima della sottoscrizione. 5La FINMA può consentire che i servizi connessi all'esecuzione delle transazioni di un altro fondo per investimenti alternativi che effettua investimenti diretti siano forniti da un istituto sottoposto a vigilanza e specializzato in simili transazioni («prime broker»). Essa può stabilire i compiti di controllo che la direzione del fondo e la SICAV devono assumere. |