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Art. 10 Investitori
1Gli investitori sono persone fisiche o giuridiche, come pure società in nome collettivo o in accomandita, che detengono quote in investimenti collettivi di capitale. 2Gli investimenti collettivi di capitale sono accessibili a tutti gli investitori, eccetto che la presente legge, il regolamento del fondo o lo statuto ne limitino la cerchia a investitori qualificati. 3Ai sensi della presente legge sono considerati investitori qualificati i clienti professionali di cui all’articolo 4 capoversi 3–5 o all’articolo 5 capoversi 1 e 4 LSerFi1.2 3terSono considerati investitori qualificati anche i clienti privati per i quali un intermediario finanziario di cui all’articolo 4 capoverso 3 lettera a LSerFi o un intermediario finanziario estero sottostante a una vigilanza prudenziale equivalente fornisce, nell’ambito di un rapporto durevole di gestione patrimoniale o di consulenza in investimenti, servizi di gestione patrimoniale o di consulenza in investimenti ai sensi dell’articolo 3 lettera c numeri 3 e 4 LSerFi, sempre che i suddetti clienti non abbiano dichiarato di non voler essere considerati tali. La dichiarazione deve essere fornita in forma scritta o in un’altra forma che ne consenta la prova per testo.4 5La FINMA può esentare integralmente o parzialmente gli investimenti collettivi di capitale da determinate disposizioni delle leggi sui mercati finanziari ai sensi dell’articolo 1 capoverso 1 della legge del 22 giugno 20076 sulla vigilanza dei mercati finanziari (LFINMA), sempreché essi siano accessibili esclusivamente a investitori qualificati e l’obiettivo di protezione della presente legge non ne risulti pregiudicato, segnatamente dalle disposizioni su:7
1 RS 950.1 |