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Art. 113 Azioni
1Le azioni sono interamente liberate. 2È vietata l’emissione di azioni con diritto di voto privilegiato1, di buoni di partecipazione, di buoni di godimento e di azioni privilegiate. 3Il Consiglio federale può prescrivere il riscatto coatto. Esso è retto dall’articolo 82. |