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Art. 123 Mandato
1Gli investimenti collettivi di capitale esteri possono essere offerti in Svizzera a investitori non qualificati e a investitori qualificati ai sensi dell’articolo 5 capoverso 1 LSerFi1 soltanto se la direzione del fondo o la società ha incaricato previamente un rappresentante di assumere gli obblighi di cui all’articolo 124 della presente legge. È fatto salvo l’articolo 122 della presente legge.2 2La direzione del fondo e la società si impegnano a fornire al rappresentante tutte le informazioni necessarie all’assunzione dei suoi compiti. 1 RS 950.1 |
