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Art. 126 Mandato
1Le seguenti persone incaricano una società di audit abilitata dall’Autorità federale di sorveglianza dei revisori conformemente all’articolo 9a capoverso 1 della legge del 16 dicembre 20051 sui revisori di effettuare una verifica conformemente all’articolo 24 LFINMA2:3
3La SICAV e la direzione del fondo da essa incaricata conformemente all’articolo 51 capoverso 5 devono essere sottoposte a verifica dalla medesima società di audit. La FINMA può consentire eccezioni.7 5Le persone menzionate al capoverso 1, i fondi d’investimento amministrati nonché tutte le società immobiliari appartenenti ai fondi immobiliari o alle società d’investi-mento immobiliare sottopongono il loro conto annuale ed eventualmente il loro conto di gruppo alla verifica di un’impresa di revisione sotto sorveglianza statale secondo i principi della revisione ordinaria del Codice delle obbligazioni9.10 6Il Consiglio federale disciplina i dettagli. Può autorizzare la FINMA a emanare disposizioni d’esecuzione negli ambiti di portata ridotta, segnatamente negli ambiti prevalentemente tecnici.11 1 RS 221.302 |
