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Art. 13 Obbligo di autorizzazione
1Chiunque costituisce, esercita o custodisce un investimento collettivo di capitale necessita di un’autorizzazione della FINMA.1 2Devono chiedere l’autorizzazione:
3Il Consiglio federale può esentare dall’obbligo dell’autorizzazione i rappresentanti già sottoposti a un’altra vigilanza statale equivalente.5 5Le persone di cui al capoverso 2 lettere b–d possono essere iscritte nel registro di commercio soltanto ad avvenuto rilascio dell’autorizzazione da parte della FINMA.7 1 Nuovo testo giusta l’all. n. II 13 della L del 15 giu. 2018 sugli istituti finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 7293). |