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Art. 137 Dichiarazione di fallimento
1Ove vi sia il timore fondato che il titolare dell’autorizzazione di cui all’articolo 13 capoverso 2 lettere b–d sia eccessivamente indebitato o abbia seri problemi di liquidità e se non vi è alcuna prospettiva di risanamento o il risanamento è fallito, la FINMA revoca all’istituto finanziario l’autorizzazione, dichiara il fallimento e lo rende pubblico.2 2Le disposizioni relative alla procedura concordataria (art. 293–336 della LF dell’11 apr. 1889 sulla esecuzione e sul fallimento, LEF3), alla moratoria del diritto della società anonima (art. 725 e 725a del Codice delle obbligazioni4) e all’avviso al giudice (art. 728c cpv. 3 del Codice delle obbligazioni) non si applicano al titolare dell’autorizzazione di cui al capoverso 1. 3La FINMA nomina uno o più liquidatori del fallimento. Essi sottostanno alla sua vigilanza e su richiesta le fanno rapporto.5 1 Nuovo testo giusta l’all. n. 3 della LF del 18 mar. 2011 (Garanzia dei depositi), in vigore dal 1° set. 2011 (RU 2011 3919; FF 2010 3513). |
