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Art. 138 Effetti e svolgimento
1Il decreto di fallimento ha gli effetti di una dichiarazione di fallimento secondo gli articoli 197–220 LEF2. 2Fatti salvi gli articoli 138a–138c, il fallimento deve essere liquidato conformemente agli articoli 221–270 LEF. 3La FINMA può prendere decisioni e disposizioni derogatorie. 1 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 28 set. 2012, in vigore dal 1° mar. 2013 (RU 2013 585; FF 2012 3229). |
