|
Art. 138b Ripartizione e chiusura della procedura
1Se tutti gli attivi sono stati realizzati e tutti i processi inerenti alla determinazione dell’attivo e del passivo della massa sono stati liquidati, il liquidatore del fallimento compila lo stato di ripartizione definitivo e il conto finale e li sottopone per approvazione alla FINMA. I processi derivanti dalla cessione dei diritti ai sensi dell’articolo 260 LEF2 non sono considerati.3 2La decisione di approvazione, lo stato di ripartizione e il conto finale sono depositati per 30 giorni per consultazione. L’avviso del deposito è pubblicato nel Foglio ufficiale svizzero di commercio e nel sito Internet della FINMA; il deposito è notificato previamente a ciascun creditore con indicazione del suo riparto e, se del caso, ai proprietari.4 3La FINMA prende le disposizioni necessarie per chiudere la procedura. Rende pubblica la chiusura. 1 Introdotto dal della LF del 28 set. 2012, in vigore dal 1° mar. 2013 (RU 2013 585; FF 2012 3229). |