1L’autorizzazione è rilasciata se:
- a.1
- le persone secondo l’articolo 13 capoverso 2 e le persone responsabili dell’amministrazione e della gestione offrono la garanzia di un’attività ineccepibile;
- abis.2
- le persone responsabili dell’amministrazione e della gestione godono di buona reputazione e dispongono delle qualifiche professionali necessarie alla funzione;
- b.
- le persone che detengono una partecipazione qualificata godono di buona reputazione e il loro influsso non si ripercuote a scapito di una gestione sana e prudente;
- c.
- l’esecuzione degli obblighi derivanti dalla presente legge è garantita da direttive interne e da un’adeguata organizzazione d’esercizio;
- d.
- esistono sufficienti garanzie finanziarie;
- e.
- sono adempite le condizioni supplementari di autorizzazione previste dalle corrispondenti disposizioni della presente legge.
1bisSe le garanzie finanziarie concernono pretese in capitale, il Consiglio federale può prevedere pretese in capitale più elevate di quelle previste dal Codice delle obbligazioni3.4
1terIl Consiglio federale può prevedere condizioni di autorizzazione supplementari se ciò è conforme a standard internazionali riconosciuti.5
2... 6
3Si considerano persone che detengono una partecipazione qualificata, per quanto partecipino direttamente o indirettamente con almeno il 10 per cento del capitale o dei diritti di voto a persone secondo l’articolo 13 capoverso 2 o possano esercitare altrimenti un influsso determinante sulla gestione degli affari:
- a.
- le persone fisiche o giuridiche;
- b.
- le società in nome collettivo e le società in accomandita;
- c.
- le persone unite da vincoli economici, quando raggiungono insieme tale percentuale minima.7
1 Nuovo testo giusta l’all. n. II 13 della L del 15 giu. 2018 sugli istituti finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 7293).
2 Introdotta dall’all. n. II 13 della L del 15 giu. 2018 sugli istituti finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 7293).
3 RS 220
4 Introdotto dall’all. n. 14 della LF del 22 giu. 2007 sulla vigilanza dei mercati finanziari, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5207 5205; FF 2006 2625).
5 Introdotto dal n. I della LF del 28 set. 2012 (RU 2013 585; FF 2012 3229). Nuovo testo giusta l’all. n. II 13 della L del 15 giu. 2018 sugli istituti finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 7293).
6 Abrogato dall’all. n. II 13 della L del 15 giu. 2018 sugli istituti finanziari, con effetto dal 1° gen. 2020 (RU 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 7293).
7 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 28 set. 2012, in vigore dal 1° mar. 2013 (RU 2013 585; FF 2012 3229).