Art. 148 Crimini e delitti
1È punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque, intenzionalmente: - a.2
- ...
- b.
- costituisce senza autorizzazione o senza approvazione un investimento collettivo di capitale;
- c.3
- ...
- d.4
- offre a investitori non qualificati investimenti collettivi di capitale svizzeri o esteri non approvati;
- e.
- non tiene una contabilità regolare o non conserva conformemente alle prescrizioni i libri, i giustificativi e i documenti;
- f.5
- nel rapporto annuale o nel rapporto semestrale:
- 1.
- fornisce indicazioni false o tace fatti importanti,
- 2.
- non fornisce tutte le indicazioni prescritte;
- g.6
- quanto al rapporto annuale o al rapporto semestrale:
- 1.
- non li allestisce o non li allestisce in modo regolare,
- 2.
- non li pubblica o non li pubblica entro il termine prescritto;
- h.
- fornisce indicazioni false o rifiuta di fornire indicazioni alla società di audit, all’incaricato dell’inchiesta, all’amministratore, al liquidatore o alla FINMA;
- i.7
- ...
- j.
- in quanto perito incaricato delle stime, viola gravemente gli obblighi che gli incombono;
- k.8
- ...
- l.9
- ...
1bis...10 2È punito con la multa sino a 250 000 franchi chi ha agito per negligenza. 3...11
1 Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 12 dic. 2014 sull’estensione della punibilità della violazione del segreto professionale, in vigore dal 1° lug. 2015 (RU 2015 1535; FF 2014 5347 5357). 2 Abrogata dall’all. n. 14 della LF del 22 giu. 2007 sulla vigilanza dei mercati finanziari, con effetto dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5207 5205; FF 2006 2625). 3 Abrogata dall’all. n. 14 della LF del 22 giu. 2007 sulla vigilanza dei mercati finanziari, con effetto dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5207 5205; FF 2006 2625). 4 Nuovo testo giusta l’all. n. 3 della L del 15 giu. 2918 sui servizi finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4417; FF 2015 7293). 5 Nuovo testo giusta l’all. n. 3 della L del 15 giu. 2918 sui servizi finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4417; FF 2015 7293). 6 Nuovo testo giusta l’all. n. 3 della L del 15 giu. 2918 sui servizi finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4417; FF 2015 7293). 7 Abrogata dall’all. n. 14 della LF del 22 giu. 2007 sulla vigilanza dei mercati finanziari, con effetto dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5207 5205; FF 2006 2625). 8 Abrogata dall’all. n. II 13 della L del 15 giu. 2018 sugli istituti finanziari, con effetto dal 1° gen. 2020 (RU 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 7293). 9 Introdotta dal n. I 1 della LF del 12 dic. 2014 sull’estensione della punibilità della violazione del segreto professionale (RU 2015 1535; FF 2014 5347 5357). Abrogata dall’all. n. II 13 della L del 15 giu. 2018 sugli istituti finanziari, con effetto dal 1° gen. 2020 (RU 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 7293). 10 Introdotto dal n. I 1 della LF del 12 dic. 2014 sull’estensione della punibilità della violazione del segreto professionale (RU 2015 1535; FF 2014 5347 5357). Abrogato dall’all. n. II 13 della L del 15 giu. 2018 sugli istituti finanziari, con effetto dal 1° gen. 2020 (RU 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 7293). 11 Abrogato dall’all. n. 9 della L del 19 giu. 2015 sull’infrastruttura finanziaria, con effetto dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5339; FF 2014 6445).
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