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Art. 148 Crimini e delitti
1È punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque, intenzionalmente:
2È punito con la multa sino a 250 000 franchi chi ha agito per negligenza. 1 Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 12 dic. 2014 sull’estensione della punibilità della violazione del segreto professionale, in vigore dal 1° lug. 2015 (RU 2015 1535; FF 2014 5347 5357). |