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Art. 21 Investimenti patrimoniali
1Le persone che gestiscono, custodiscono o rappresentano investimenti collettivi di capitale e i loro mandatari perseguono una politica di investimento che corrisponde durevolmente al carattere di investimento dell’investimento collettivo di capitale stabilito nei documenti corrispondenti.1 2Nel contesto dell’acquisto e dell’alienazione di beni e di diritti i titolari dell’autorizzazione e i loro mandatari possono ricevere per sé e per conto di terzi soltanto le retribuzioni previste dai documenti corrispondenti. Le indennità secondo l’articolo 26 LSerFi2 devono essere accreditate all’investimento collettivo di capitale.3 3I titolari dell’autorizzazione e i loro mandatari possono assumere investimenti per conto proprio e cedere propri investimenti soltanto al valore di mercato. 1 Nuovo testo giusta l’all. n. 3 della L del 15 giu. 2018 sui servizi finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4417; FF 2015 7293). |