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Art. 23 Esercizio dei diritti societari e di creditore
1I diritti societari e di creditore connessi agli investimenti devono essere esercitati in modo autonomo ed esclusivamente nell’interesse degli investitori. 2L’articolo 685d capoverso 2 del Codice delle obbligazioni1 non si applica ai fondi di investimento. 3Se la direzione del fondo gestisce più fondi di investimento, l’ammontare della partecipazione è calcolato singolarmente per ogni fondo di investimento in funzione del limite percentuale massimo secondo l’articolo 685d capoverso 1 del Codice delle obbligazioni. 4Il capoverso 3 si applica anche a ogni segmento di un investimento collettivo di capitale aperto multi-comparto ai sensi degli articoli 92 segg. |