|
Art. 27 Modifica del contratto del fondo
1La direzione del fondo deve sottoporre le modiche del contratto del fondo per approvazione alla FINMA, con l’accordo della banca depositaria. 2Se modifica il contratto del fondo, la direzione del fondo pubblica previamente un compendio delle principali modifiche, con l’indicazione dei luoghi dove le modifiche testuali del regolamento possono essere ottenute gratuitamente. 3Nelle pubblicazioni occorre indicare agli investitori la possibilità di fare valere le loro obiezioni alla FINMA entro 30 giorni dalla pubblicazione. La procedura è retta dalla legge federale del 20 dicembre 19681 sulla procedura amministrativa. Gli investitori devono inoltre essere resi attenti al loro diritto di esigere il versamento in contanti delle loro quote, rispettando il termine contrattuale o regolamentare.2 4La FINMA pubblica la sua decisione negli organi di pubblicazione. 1 RS 172.021 |