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Art. 36 Definizione e compiti
1La società di investimento a capitale variabile (SICAV) è una società:
2La SICAV dispone di un patrimonio minimo. Il Consiglio federale ne stabilisce l’entità e il termine entro il quale esso deve essere accumulato. 3La SICAV può delegare le decisioni di investimento soltanto a persone che dispongono dell’autorizzazione necessaria all’esercizio di tale attività. Gli articoli 14 e 35 della legge del 15 giugno 20182 sugli istituti finanziari (LIsFi) si applicano per analogia.3 1 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 28 set. 2012, in vigore dal 1° mar. 2013 (RU 2013 585; FF 2012 3229). |
