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Art. 37 Costituzione
1La costituzione della SICAV è disciplinata dalle disposizioni del Codice delle obbligazioni1 relative alla costituzione della società anonima; ne sono escluse le disposizioni concernenti i conferimenti in natura, l’assunzione di beni e i vantaggi speciali. 2Il Consiglio federale stabilisce l’ammontare del conferimento minimo all’atto della costituzione della SICAV.2 1 RS 220 |