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Art. 40 Azioni
1Le azioni di imprenditore sono nominative. 2Le azioni di imprenditore e le azioni di investitore non hanno valore nominale e devono essere interamente liberate in contanti. 3Le azioni sono liberamente trasferibili. Lo statuto può limitare la cerchia degli investitori a investitori qualificati se le azioni della SICAV non sono quotate in borsa. L’articolo 82 è applicabile se la SICAV nega il suo consenso al trasferimento delle azioni. 4Lo statuto può prevedere diverse categorie di azioni cui competono diritti diversificati. 5È vietata l’emissione di buoni di partecipazione, di buoni di godimento e di azioni privilegiate. |