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Art. 41 Azionisti imprenditori
1Gli azionisti imprenditori forniscono il conferimento minimo necessario per la fondazione della SICAV. 2Gli azionisti imprenditori decidono lo scioglimento della SICAV e dei suoi segmenti patrimoniali secondo l’articolo 96 capoversi 2 e 3.1 3Per il rimanente sono applicabili le disposizioni relative ai diritti degli azionisti (art. 46 segg.). 4I diritti e gli obblighi degli azionisti imprenditori passano all’acquirente con il trasferimento delle azioni. 1 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 28 set. 2012, in vigore dal 1° mar. 2013 (RU 2013 585; FF 2012 3229). |