|
Art. 42 Emissione e ripresa di azioni
1Sempreché la presente legge e lo statuto non prevedano altrimenti, la SICAV può emettere in ogni momento nuove azioni al valore netto di inventario e, su richiesta di un azionista, deve riprendere in ogni momento le azioni al valore netto di inventario. A tale scopo non sono necessarie né una modifica statutaria, né un’iscrizione nel registro di commercio. 2La SICAV non può detenere azioni proprie né direttamente, né indirettamente. 3Gli azionisti non possono pretendere la parte delle nuove azioni emesse corrispondente alla loro attuale partecipazione. Nel caso dei fondi immobiliari è fatto salvo l’articolo 66 capoverso 1. 4Per il rimanente l’emissione e la ripresa di azioni sono disciplinate dagli articoli 78–82. |