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Art. 46 Diritti societari
1Può esercitare i diritti societari chiunque è riconosciuto come azionista dalla SICAV. 2Gli azionisti possono rappresentare personalmente le loro azioni all’assemblea generale o farle rappresentare da un terzo. Sempreché lo statuto non preveda altrimenti, non è necessario che i terzi siano azionisti. 3La SICAV tiene un registro delle azioni d’imprenditore nel quale sono iscritti i nomi e indirizzi. Essa tiene inoltre conformemente all’articolo 697l del Codice delle obbligazioni1 un elenco degli aventi economicamente diritto alle azioni degli azionisti imprenditori.2 4Lo statuto può prevedere che gli azionisti imprenditori e gli azionisti investitori abbiano entrambi diritto ad almeno un seggio nel consiglio di amministrazione sia nelle SICAV con gestione autonoma che in quelle con gestione di terzi.3 1 RS 220 |
