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Art. 46a Obbligo di annunciare degli azionisti imprenditori
1Gli azionisti imprenditori le cui azioni non sono quotate in borsa sottostanno all’obbligo di annunciare di cui all’articolo 697j del Codice delle obbligazioni2. 2Le conseguenze dell’inosservanza dell’obbligo di annunciare sono rette dall’articolo 697m del Codice delle obbligazioni. 1 Introdotto dal n. I 6 della LF del 12 dic. 2014 concernente l’attuazione delle Raccomandazioni del Gruppo d’azione finanziaria rivedute nel 2012, in vigore dal 1° lug. 2015 (RU 2015 1389; FF 2014 563). |