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Art. 47 Diritti di voto
1Ogni azione corrisponde a un diritto di voto. 2Il Consiglio federale può autorizzare la FINMA ad ordinare la divisione o la riunione di azioni di una data categoria. 1 Nuovo testo giusta l’all. n. 14 della LF del 22 giu. 2007 sulla vigilanza dei mercati finanziari, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5207 5205; FF 2006 2625). |