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Art. 51 Consiglio di amministrazione
1Il consiglio di amministrazione consta di un minimo di tre membri e di un massimo di sette. 2Lo statuto può autorizzare il consiglio di amministrazione a delegare integralmente o parzialmente a singoli membri o a terzi la gestione e la rappresentanza conformemente al regolamento di organizzazione. 3Le persone responsabili della SICAV e della banca depositaria devono essere reciprocamente indipendenti. 4Il consiglio di amministrazione adempie gli obblighi connessi all’offerta di strumenti finanziari secondo il titolo terzo della LSerFi1.2 5L’amministrazione della SICAV può essere delegata soltanto a una direzione del fondo ai sensi dell’articolo 32 LIsFi3 che dispone di un’autorizzazione.4 6Per quanto il Consiglio federale non preveda altrimenti, per il rimanente si applicano le disposizioni del Codice delle obbligazioni5 sul consiglio di amministrazione della società anonima.6 1 RS 950.1 |